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Art. 19a

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LD)

  1. Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti di cui all’articolo 17a all’ufficio doganale:
    1. al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «e-dec»;
    2. entro 24 ore dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «NCTS».
  2. L’ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d’esercizio.
  3. Sono fatti salvi gli articoli 38–41.

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