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Art. 19

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LD)

  1. Se la dichiarazione doganale viene effettuata prima della presentazione in dogana, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti (art. 17) all’ufficio doganale dopo la comunicazione del risultato della selezione:
    1. al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la presentazione in dogana, se il risultato della selezione è «bloccato»;
    2. al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana, se il risultato della selezione è «libero».
  2. Se la dichiarazione doganale viene effettuata dopo la presentazione in dogana, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti (art. 17) all’ufficio doganale dopo la comunicazione del risultato della selezione:
    1. al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la dichiarazione doganale, se il risultato della selezione è «bloccato»;
    2. al più tardi il giorno lavorativo seguente la dichiarazione doganale, se il risultato della selezione è «libero».
  3. L’ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d’esercizio.
  4. Sono fatti salvi gli articoli 38–41.

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