Torna alla legge

Art. 20

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 19 cpv. 2 lett. a, 25 cpv. 1 e 35 cpv. 2 LD)

  1. Se constata un’inesattezza o una lacuna nella dichiarazione doganale, l’ufficio doganale può chiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di rettificare o completare la dichiarazione doganale.
  2. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare la dichiarazione doganale rettificata o completata al più tardi il decimo giorno lavorativo seguente il rifiuto della dichiarazione inesatta o incompleta. In casi motivati, l’ufficio doganale può prorogare questo termine.1
  3. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale rettificata o completata entro il termine, l’ufficio doganale può imporre d’ufficio le merci. All’importazione esso applica l’aliquota di dazio e le basi di calcolo più elevate applicabili alle merci in questione.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 10 apr. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2119).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 23 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2307).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.