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Art. 231

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 106 cpv. 2 lett. b LD)

Il Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 possono impiegare la coercizione per adempiere i loro compiti e mantenere o ripristinare una situazione di legalità, segnatamente:

  1. per controllare le persone;
  2. per mettere al sicuro merci od oggetti;
  3. per impedire il passaggio illegale del confine;
  4. per impedire la fuga di persone;
  5. per eseguire il trasporto di persone,
  6. per difendersi da un pericolo, segnatamente se la persona interessata si oppone di fatto o formula contro i presenti minacce, di cui vi è da temere una messa in atto immediata;
  7. per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici;
  8. per proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
  9. quando vi è da temere che la persona possa uccidersi o ferirsi.

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