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Art. 230

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 106 cpv. 2 lett. b LD) Se, nell’impiego della coercizione diretta, vengono ferite delle persone, occorre, se necessario e per quanto le circostanze lo consentano, prestare loro assistenza immediata e cercare aiuto medico.

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