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Art. 232

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 106 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LD)1

  1. Il personale del Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 possono far uso dell’arma da fuoco nel caso di cui all’articolo 106 capoverso 1 lettera c LD, soltanto:2
    1. quando persone che hanno commesso una grave infrazione o che sono sospettati di averla commessa, tentano di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito;
    2. quando, sulla base di informazioni o constatazioni personali, si può o si deve ritenere che determinate persone rappresentino un pericolo incombente per l’incolumità e la vita di altri e tentino di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito;
    3. per impedire una grave infrazione incombente contro installazioni che servono alla collettività o che rappresentano un particolare pericolo per la collettività.
  2. Può essere esploso un colpo d’avvertimento senza preavvertimento solo se le circostanze rendono impossibile l’effetto di un avvertimento (art. 229 cpv. 1 lett. a).
  3. Per ogni impiego di armi da fuoco occorre fare rapporto all’autorità competente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).

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