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Art. 229a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale
  1. L’UDSC garantisce la custodia sicura di armi e munizioni.
  2. Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di un’arma, il superiore ritira immediatamente l’arma. Il direttore dell’UDSC decide, d’intesa con il superiore, se la persona interessata è ancora autorizzata a portare un’arma.

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