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Art. 229

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 106 cpv. 2 lett. b LD)

  1. Per l’uso di armi e di altri mezzi di autodifesa e coattivi da parte del personale del Corpo delle guardie di confine e del personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 si applicano i seguenti principi:1
    1. l’impiego dev’essere annunciato preventivamente, sempre che lo scopo e le circostanze lo consentano;
    2. l’impiego deve rendersi necessario per lo scopo previsto e non dev’essere sproporzionato.
  2. Trattamenti crudeli, umilianti od offensivi sono vietati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).

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