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Art. 221b

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 82 cpv. 2 e 87 LD)

  1. Il ricavato della realizzazione di un pegno doganale o della vendita di titoli serve innanzitutto a coprire i costi per la conservazione nonché per la realizzazione del pegno doganale e la vendita dei titoli. La parte rimanente serve a soddisfare l’obbligazione doganale.
  2. L’UDSC fissa un congruo termine affinché il debitore doganale possa dichiarare quali sono i debiti da estinguere. Al riguardo è applicata la successione indicata dal debitore doganale o, qualora non esista una corrispondente dichiarazione del debitore doganale, la successione menzionata nell’articolo 200.
  3. Un’eventuale eccedenza del ricavato:
    1. è messa a disposizione della persona avente diritto; o
    2. confluisce nella Cassa federale, qualora la persona avente diritto non sia conosciuta.
  4. L’UDSC allestisce un conto finale scritto circa l’impiego del ricavato.

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