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Art. 221c

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 87 LD)

L’UDSC può rinunciare alla realizzazione di un pegno doganale e consegnare la merce o la cosa a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica, opere assistenziali o persone nel bisogno se:

  1. il suo valore non supera 1000 franchi; e
  2. il suo proprietario non è conosciuto.

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