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Art. 221a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 87 cpv. 4 LD)

  1. Invece dell’incanto l’UDSC può procedere alla vendita a trattativa privata di un pegno doganale:
    1. con il consenso del proprietario;
    2. senza il consenso del proprietario se il pegno doganale non viene venduto in occasione dell’incanto;
    3. 1 per merci e cose il cui valore non supera 5000 franchi e il cui proprietario non è conosciuto.
  2. Il consenso del proprietario è irrevocabile. Esso deve essere dato per scritto e non può essere vincolato a condizioni od oneri.
  3. Prima della vendita a trattativa privata l’UDSC chiede tre offerte indipendenti. Se esse non pervengono per scritto, le relative informazioni vengono messe agli atti.
  4. La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente dietro pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto.
  5. L’UDSC redige un verbale della vendita a trattativa privata.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2443).

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