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Art. 221

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 87 cpv. 2 LD)

  1. Una realizzazione immediata è possibile anche se il credito doganale non è ancora esigibile.
  2. Prima della realizzazione immediata l’UDSC chiede tre offerte indipendenti. Se esse non pervengono per scritto, le relative informazioni vengono messe agli atti.
  3. È possibile rinunciare alla richiesta di offerte se il pegno doganale non supera 1000 franchi.
  4. La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente dietro pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto.

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