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Art. 213

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 76 cpv. 2 e 82 LD)

Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile:

  1. le decisioni inerenti all’obbligazione doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;
  2. i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.

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