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Art. 212

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 82 LD)

  1. Il pegno doganale serve a garantire l’incasso dei crediti di cui all’articolo 200.
  2. Esso serve anche quale mezzo per garantire le prove nell’ambito di un procedimento penale o amministrativo.

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