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Art. 214

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 83 LD)

  1. Il sequestro può riguardare anche merci o cose:
    1. sulle quali esistono diritti di proprietà o di pegno di terzi; o
    2. che sono state costituite in pegno conformemente al diritto in materia di esecuzione per debiti, che sono oggetto di sequestro o sono state inserite in una massa fallimentare.
  2. Se i terzi sono noti, l’UDSC comunica loro il sequestro.

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