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Art. 211

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 81 LD)

  1. L’UDSC annulla l’ordine di prestare garanzia e un eventuale sequestro, se la garanzia necessaria è stata prestata. Informa dell’annullamento l’ufficio d’esecuzione competente nel luogo di sequestro.
  2. Se un ricorso inoltrato contro un ordine di prestare garanzia è accolto, il sequestro e l’esecuzione divengono privi di oggetto.

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