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Art. 210

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 81 LD)

  1. L’ordine di prestare garanzia è rivolto:
    1. al debitore doganale;
    2. all’ufficio d’esecuzione competente per l’esecuzione dell’ordine di sequestro nel luogo di sequestro.
  2. L’ordine di prestare garanzia è immediatamente eseguibile.
  3. L’UDSC presenta entro dieci giorni dalla consegna del verbale di sequestro una domanda di esecuzione all’ufficio d’esecuzione competente nel luogo di sequestro.1
  4. Sono applicabili le corrispondenti disposizioni della LEF2.
  5. In casi particolari si può rinunciare al sequestro di valori patrimoniali. I capoversi 1 lettera b, 3 e 4 nonché l’articolo 209 lettere f e i non sono applicabili in questi casi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837).

  2. RS 281.1

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