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Art. 209

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 81 LD)

L’ordine di prestare garanzia deve contenere quanto segue:

  1. indicazione che la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’UDSC, è la creditrice;
  2. nome e indirizzo del debitore doganale;
  3. credito per il quale è richiesta la garanzia ed eventualmente predisposto il sequestro, come pure il relativo ammontare;
  4. motivo giuridico della garanzia;
  5. indicazione della forma e dell’importo della garanzia da prestare;
  6. designazione esatta degli oggetti da sequestrare e del luogo in cui si trovano (luogo del sequestro);
  7. termine per prestare la garanzia;
  8. ufficio competente di ricezione della garanzia;
  9. indicazione che le condizioni dell’obbligo di risarcimento dell’UDSC sono rette dalle disposizioni della legge del 14 marzo 19581sulla responsabilità;
  10. rimedi giuridici.

Footnotes

  1. RS 170.32

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