Torna alla legge

Art. 208

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 76 cpv. 2 e 3 nonché art. 81 LD)

  1. Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile:
    1. le decisioni inerenti al debito doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;
    2. i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.
  2. Il pagamento del credito appare pure in pericolo quando non esiste un pegno doganale o quest’ultimo è insufficiente.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.