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Art. 207

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 79 cpv. 3 LD)

  1. L’UDSC annulla una garanzia generale o singola, segnatamente se:
    1. il fideiussore perde la qualità necessaria per la costituzione della fideiussione;
    2. il fideiussore trasferisce la sede o il domicilio all’estero;
    3. il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari o è stata avviata una procedura di fallimento nei suoi confronti; o
    4. gli eredi del fideiussore non sono in grado di adempiere gli obblighi finanziari.
  2. Essa invita il debitore a prestare una nuova garanzia entro un determinato termine.
  3. Se, entro il termine dato, non è prestata alcuna garanzia, l’UDSC emette nei confronti del debitore doganale un ordine di prestare garanzia o avvia una procedura d’esecuzione per debiti.

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