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Art. 206

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 79 cpv. 1 LD)

Una garanzia singola termina con:

  1. il pagamento completo del credito;
  2. l’esecuzione e la copertura completa del credito;
  3. la realizzazione del pegno doganale e la copertura completa del credito;
  4. il condono del credito;
  5. la prescrizione del credito.

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