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Art. 196

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 76 LD)

  1. Se l’obbligazione doganale garantita da deposito di titoli diviene esigibile, l’UDSC può assegnare al debitore doganale un termine di pagamento con l’esatta indicazione dell’importo del credito.
  2. Se il debitore paga entro questo termine, gli vengono restituiti i titoli da esso depositati.
  3. Se il pagamento non è effettuato o non viene effettuato tempestivamente, i titoli vengono realizzati.

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