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Art. 197

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 77 cpv. 1 LD)

  1. Quale fideiussore generale o fideiussore singolo può essere riconosciuta:
    1. una banca con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza dell’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari1; o
    2. un’assicurazione con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza della Confederazione.
  2. L’UDSC può riconoscere quale fideiussore singolo una persona giuridica con sede in Svizzera o, eccezionalmente, una persona fisica con domicilio in Svizzera, che prova di essere in grado di rispondere per un singolo credito doganale.
  3. Essa può esigere che la fideiussione doganale sia prestata da più persone.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

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