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Art. 119

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD)

  1. Gli animali, le macchine agricole e gli apparecchi, nonché altri oggetti, che servono alla gestione di fondi situati nella zona di confine svizzera o estera, devono essere dichiarati per il regime di ammissione temporanea.
  2. Il DFF disciplina il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.
  3. L’ufficio doganale può prevedere agevolazioni procedurali e rinunciare alla garanzia dei tributi.

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