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Art. 120

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 43 cpv. 4 LD)

  1. L’UDSC può agevolare la vigilanza doganale sulla gestione di fondi che sono tagliati dal confine doganale.
  2. I mezzi di produzione agricoli per lo sfruttamento di fondi, che sono tagliati dal confine doganale, possono essere esportati e reimportati senza formalità.

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