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Art. 111

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

  1. Il destinatario autorizzato controlla senza indugio le merci ad esso destinate e le inventaria. Esso può affidare questi lavori a terzi. Può obbligare i terzi a mettere per scritto l’esito di tale controllo, che gli è trasmesso a fini di conservazione.
  2. Esso comunica senza indugio, in forma cartacea o elettronicamente, all’ufficio doganale di controllo irregolarità, segnatamente quantità in difetto o in eccesso, scambi o danni. L’ufficio doganale di controllo decide sul seguito della procedura.

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