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Art. 110

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

  1. L’ufficio doganale di controllo può esaminare le merci dichiarate sommariamente dopo il loro arrivo al domicilio del destinatario autorizzato entro un periodo d’intervento fissato individualmente.
  2. Esso annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d’intervento.
  3. Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, il destinatario autorizzato può togliere eventuali sigilli doganali e scaricare la merce.

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