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Art. 112

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

  1. L’ufficio doganale di controllo può controllare le merci dichiarate entro un periodo d’intervento fissato individualmente.
  2. Il controllo doganale ha luogo al domicilio del destinatario autorizzato o presso un ufficio doganale.
  3. L’ufficio doganale di controllo annuncia il controllo doganale, nel caso in cui la sua esecuzione non sia possibile prima della scadenza del periodo d’intervento.
  4. Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, le merci sono considerate liberate.

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