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Art. 9a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 1 e 2, 17 cpv. 1 e 22a cpv. 1 LArm) Per mediazione s’intende la creazione delle condizioni essenziali per la conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l’offerta, l’acquisto o il trasferimento di armi nonché l’organizzazione di tali transazioni.

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