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Art. 9b

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 6 LArm)

  1. Salvo che le disposizioni del presente capitolo non dispongano diversamente, le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 6 LArm possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per scritto, per una determinata persona e di norma per un’unica arma, un’unica parte essenziale di arma, un’unica parte di arma appositamente costruita o un unico accessorio di un determinato tipo di arma. Le autorizzazioni vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri.
  2. Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata l’autorizzazione eccezionale per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione in Svizzera e il possesso di un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite e accessori di armi.

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