514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 4 cpv. 6 LArm)
Per coltelli tascabili dell’esercito svizzero s’intendono i coltelli tascabili acquistati dall’esercito, nonché gli analoghi coltelli svizzeri tascabili da ufficiale disponibili in commercio.
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