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Art. 70

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 32c cpv. 4 e 5 LArm)

  1. L’Ufficio centrale Armi comunica alla Base logistica dell’esercito e allo Stato maggiore di condotta dell’esercito per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata sequestrata l’arma:
    1. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione o al sequestro dell’arma;
    2. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’alienazione;
    3. la data della registrazione nella banca dati.
  2. Comunica all’autorità competente del Cantone di domicilio per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:
    1. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell’arma;
    2. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’alienazione;
    3. la data della registrazione nella banca dati.

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