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Art. 71

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 42b cpv. 1 LArm)

  1. La notifica ai sensi dell’articolo 42b LArm può essere presentata alla competente autorità cantonale mediante l’apposito modulo. I Cantoni devono inoltre offrire la possibilità di effettuare la notifica elettronicamente.
  2. La competente autorità cantonale conferma il possesso di armi che sono state notificate in virtù dell’articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 42b capoverso 2 LArm. Stabilisce se le conferme sono fornite d’ufficio o su richiesta.

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