Torna alla legge

Art. 69

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 32j cpv. 2 LArm)

Al proscioglimento dell’obbligo militare, la Base logistica dell’esercito comunica all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone che hanno ricevuto in proprietà un’arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita, cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:1

  1. 2 il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero AVS3, nonché le circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell’arma;
  2. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’alienazione;
  3. la data della registrazione nella banca dati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

  3. Nuova espr. giusta l’all. n. II 21 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.