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Art. 36

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 24a LArm)

  1. La domanda di autorizzazione specifica ai sensi dell’articolo 24a LArm per la fornitura a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.
  2. L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.
  3. L’autorizzazione è valida sei mesi. L’autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

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