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Art. 35

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 e 25 LArm)

  1. La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:1
    1. 2 l’autorizzazione cantonale eccezionale di cui all’articolo 5 capoverso 6 LArm;
    2. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida.
  2. Gli articoli 40−43 si applicano per analogia.3
  3. La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di munizioni vietate ai sensi dell’articolo 26 deve essere inoltrata con l’apposito modulo e i seguenti allegati all’Ufficio centrale Armi:
    1. 4
    2. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
    3. l’indicazione del motivo dell’introduzione nel territorio svizzero (art. 26 cpv. 2).

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  4. Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

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