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Art. 37

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 24b LArm)

  1. La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 24b LArm per l’introduzione a titolo professionale di armi bianche, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.
  2. L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.
  3. L’autorizzazione è valida 12 mesi.

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