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Art. 34

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 e 24 LArm)

  1. La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:1
    1. una copia della patente di commercio di armi;
    2. 2 l’autorizzazione cantonale eccezionale di cui all’articolo 5 capoverso 6 LArm;
    3. 3
  2. Se la domanda concerne l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a, e o f LArm o di loro parti appositamente costruite, l’Ufficio centrale Armi esige la prova che gli oggetti soggetti all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LArm o di altri committenti. Limita l’autorizzazione eccezionale di conseguenza.4
  3. Negli altri casi, l’Ufficio centrale Armi può rilasciare l’autorizzazione eccezionale per un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi e accessori di armi.5
  4. La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di munizioni vietate ai sensi dell’articolo 26 deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:
    1. una copia della patente di commercio di armi;
    2. la prova che le munizioni soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  3. Abrogata dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, con effetto dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  4. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  5. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

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