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Art. 30a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 21 cpv. 1bisLArm)

  1. I titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, alle autorità competenti del Cantone in cui hanno sede e del Cantone in cui è domiciliato l’acquirente, le seguenti transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco:
    1. l’acquisto in Svizzera;
    2. l’introduzione nel territorio svizzero;
    3. la vendita od ogni altro commercio con una persona in Svizzera.
  2. La comunicazione elettronica deve contenere le indicazioni seguenti:
    1. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell’arma o della parte essenziale di arma, nonché la data della transazione;
    2. in caso di acquisto o di introduzione nel territorio svizzero: le generalità dell’alienante;
    3. in caso di vendita o di ogni altro commercio: le generalità e, se del caso, il numero di registro dell’acquirente.
  3. In caso di trasmissione della comunicazione elettronica, non occorre effettuare altre comunicazioni ai sensi degli articoli 9c , 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell’articolo 9e della presente ordinanza.
  4. I Cantoni definiscono le modalità relative alla comunicazione elettronica. Su richiesta, informano l’Ufficio centrale Armi sulle comunicazioni e le armi registrate.

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