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Art. 30

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)1

  1. I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all’articolo 21 capoverso 2 LArm.
  2. Devono tenere i libri contabili di cui all’articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi:
    1. 2 la quantità, il tipo, la designazione, il fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione, il Paese di esportazione, il calibro, il numero e il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione, riparazione, contrassegno, introduzione nel territorio svizzero ed esportazione;
    2. la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione;
    3. le generalità del fornitore o dell’acquirente;
    4. le scorte di magazzino.
  3. Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all’autorità competente. Va negata la consultazione a terzi.
  4. Entro la fine di gennaio di ogni anno, i titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare all’Ufficio centrale Armi le armi, le parti essenziali di armi e le munizioni che hanno introdotto a titolo professionale nel territorio svizzero nel corso dell’anno civile precedente.3
  5. La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: la quantità, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero delle armi e il Paese d’origine della fornitura in questione.4
  6. L’Ufficio centrale Armi allestisce un modulo elettronico per effettuare la comunicazione.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

  4. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

  5. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

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