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Art. 31

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 18a LArm)

  1. Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco fabbricati in Svizzera, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:
    1. un contrassegno individuale numerico o alfabetico;
    2. la designazione del fabbricante;
    3. il Paese o il luogo di fabbricazione;
    4. l’anno di fabbricazione.
  2. Per le armi da fuoco assemblate deve essere contrassegnata ogni parte essenziale. Su tutte le parti essenziali può essere apposto il medesimo contrassegno numerico o alfabetico.
  3. Se una parte essenziale è troppo piccola per essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1, deve essere apposto perlomeno il contrassegno individuale numerico o alfabetico. Per ogni tipo di arma da fuoco, almeno una parte essenziale deve essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1.

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