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Art. 26

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 6 LArm)

  1. Sono vietati l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione nel territorio svizzero dei seguenti tipi di munizione:
    1. le munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.);
    2. le munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria;
    3. le munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell’essere umano, in particolare le sostanze irritanti di cui all’allegato 2;
    4. le munizioni, i proiettili e i missili per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente;
    5. le munizioni con proiettili che producono elettrochoc;
    6. 1 le munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione di cui all’articolo 27.
  2. L’Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto, segnatamente per scopi industriali, per la caccia o per collezioni. L’autorizzazione va limitata nel tempo; essa può essere vincolata a oneri.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

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