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Art. 27

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 6 LArm)1

  1. Per munizioni per armi da pugno con effetto deformante si intendono le munizioni i cui proiettili sottoposti a un test di sparo eseguito nel sapone alla glicerina da una distanza di 10 metri si deformano in modo tale che:
    1. la perdita di massa rispetto alle dimensioni nominali del proiettile è superiore al 5 per cento;
    2. il diametro massimo dopo lo sparo è superiore al diametro nominale; e
    3. la deformazione a fungo dopo lo sparo è superiore al 10 per cento della lunghezza del proiettile prima dello sparo.
  2. Per munizioni per armi da pugno con elevata capacità di penetrazione si intendono le munizioni i cui proiettili perforano una piastra balistica della classe di protezione 4 a seguito di un tiro effettuato verticalmente da una distanza di almeno 5 metri e di al massimo 10 metri. L’Ufficio centrale Armi emana una direttiva tecnica relativa all’esame dell’accresciuta capacità di penetrazione di proiettili sparati da armi a canna corta.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

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