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Art. 25a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 4 cpv. 1 lett. a LArm)

  1. Qualora non sia chiaro se una scacciacani o un’arma da segnalazione è considerata un’arma da fuoco, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi.
  2. L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per una scacciacani o un’arma da segnalazione; il commercio di scacciacani e armi da segnalazione di tali tipi è consentito soltanto dopo che gli esami sono terminati.
  3. L’Ufficio centrale Armi notifica i risultati dell’esame mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e li comunica alle autorità esecutive interessate dei Cantoni e degli altri Stati Schengen.
  4. Le scacciacani e le armi da segnalazione omologate possono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.
  5. L’Ufficio centrale Armi può ordinare che una scacciacani o un’arma da segnalazione omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.

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