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Art. 25

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 1 lett. a e b LArm)1

  1. Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma da fuoco per il tiro a raffica oppure un’arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi.2
  2. L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d’arma; il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l’esame è terminato.3
  3. I risultati dell’esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e comunicati alle autorità esecutive interessate.
  4. Prima di essere immesse in commercio, le armi omologate devono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.
  5. L’Ufficio centrale Armi può ordinare che un’arma omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

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