Torna alla legge

Art. 16

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 9b cpv. 2 LArm)

  1. La competente autorità cantonale può rilasciare un permesso unico che autorizza l’acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
  2. L’acquirente deve confermare la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma apponendo la propria firma sul permesso d’acquisto.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.