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Art. 15

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 8 LArm)

  1. Chiunque intende ottenere un permesso d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l’apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l’indicazione del tipo di arma.
  2. Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
    1. 1
    2. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
    3. l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9a LArm.
  3. La competente autorità cantonale controlla che le condizioni per l’acquisto di armi siano adempite.

Footnotes

  1. Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

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