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Art. 17

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 8 cpv. 2bise 9b cpv. 2 LArm)

  1. Il permesso d’acquisto di armi di cui all’articolo 8 LArm è rilasciato dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall’ereditando o dalla comunione ereditaria.
  2. La domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi va presentata entro sei mesi dalla morte dell’ereditando.
  3. Alla domanda occorre allegare la lista dei singoli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.
  4. Se le condizioni per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unico permesso d’acquisto di armi per tutti gli oggetti elencati nella lista.
  5. Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, la domanda per un permesso d’acquisto di armi. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.
  6. È competente l’autorità cantonale del luogo di domicilio dell’acquirente. L’autorità trasmette una copia dell’autorizzazione all’autorità competente dell’ultimo luogo di domicilio dell’ereditando.

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