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Art. 14

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

L’autorità cantonale competente può rilasciare un’autorizzazione eccezionale per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro se le condizioni di cui all’articolo 28c capoverso 3 LArm sono adempite e:1

  1. il proprietario del fondo in questione ha rilasciato un’autorizzazione scritta;
  2. il Comune competente ha rilasciato un’autorizzazione scritta; e
  3. il richiedente può provare di avere un’assicurazione di responsabilità civile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

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