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Art. 13i

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

La competente autorità cantonale può rilasciare un’autorizzazione eccezionale unica che autorizza l’acquisto di più di un’arma o di più di una parte essenziale di arma, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

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